Differenze Dietologo, Biologo Nutrizionista e Dietista
Il Dietologo:
Il dietologo è un medico-chirurgo laureato in Medicina e Chirurgia (6 anni) con specializzazione in Scienze dell’Alimentazione. Deve essere regolarmente iscritto all’Albo e frequentare corsi di aggiornamento e di Educazione Continua in Medicina.
Il dietologo può quindi elaborare diete in completa autonomia, e ovviamente, prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati ma anche fare diagnosi e prescrivere farmaci.
Il Biologo Nutrizionista:
Il Biologo Nutrizionista è una figura professionale altamente specializzata in quanto deve aver conseguito una laurea di 5 anni in Biologia (ex laurea quinquennale o Laurea Specialistica/Magistrale). Il biologo nutrizionista deve aver inoltre superato l’esame di Stato ed essere scritto all’Albo dei Biologi per poter diventare a tutti gli effetti un Nutrizionista ed esercitare la professione. (Il mio numero di iscrizione all’ordine è: AA_085978)
Il biologo nutrizionista è quindi un professionista che, grazie al percorso di studi, conosce molto bene a livello biochimico degli alimenti ed è in grado di valutare i bisogni nutritivi ed energetici delle persone. Il biologo nutrizionista può elaborare e determinare diete nei confronti sia di soggetti sani, sia di soggetti cui è stata diagnosticata una patologia, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico-chirurgo, e prescrivere in modo autonomo.
In particolare il biologo nutrizionista può autonomamente elaborare profili nutrizionali al fine di proporre alla persona che ne fa richiesta un miglioramento del proprio ‘benessere’, quale orientamento nutrizionale finalizzato al miglioramento della salute. In tale ambito può suggerire o consigliare integratori alimentari, stabilendone o indicandone anche le modalità di assunzione.
Il Dietista:
Il Dietista infine, ha una laurea triennale in Dietistica ed è obbligato a superare l’esame di stato per l’esercizio della professione.
Il dietista, profilo professionale dell’area tecnico-sanitaria, individuato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 744, ex art. 6, comma 3, del D. Lgs. 502/92, ‘svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero professionale’ e, in particolare, in collaborazione con il medico ai fini della formulazione delle diete su prescrizione medica.